Incentivi fiscali a favore delle imprese turistiche

Definite le modalità applicative per il credito d’imposta e contributo a fondo perduto per interventi finalizzati alla sostenibilità ambientale e alla riqualificazione delle strutture ricettive e per il credito di imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator.

Il Ministero del Turismo definisce le modalità applicative per usufruire degli incentivi destinati dal PNRR1 alle imprese turistiche con  riferimento al credito d’imposta e contributo a fondo perduto per interventi finalizzati alla sostenibilità ambientale e alla riqualificazione delle strutture ricettive2 e con riferimento al credito di imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator3

Credito d’imposta o contributo a fondo perduto per interventi finalizzati alla sostenibilità ambientale e alla riqualificazione delle strutture ricettive

Con un avviso pubblico4, il ministero del Turismo definisce modalità applicative, requisiti, interventi e spese ammissibili per usufruire degli incentivi destinati dal PNRR5 alle imprese turistiche. Le sovvenzioni possono essere erogate in forma di credito d’imposta o contributo a fondo perduto o in entrambi i modi. E se gli incentivi non sono sufficienti, è possibile chiedere un finanziamento agevolato.

In particolare, il credito di imposta spetta fino all'80% delle spese ammissibili per gli interventi realizzati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, e per quelli iniziati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che i relativi costi siano stati sostenuti dal 7 novembre 2021.

Gli stessi beneficiari potranno ricevere anche un contributo a fondo perduto non superiore al 50% dei costi sostenuti per i medesimi interventi effettuati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo pari a 40.000 euro. Il contributo a fondo perduto può salire cumulativamente nella misura e nei casi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c) del Dl n. 152/2021 (digitalizzazione, imprese a maggioranza donne o giovani, con sede operativa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Contributo a fondo perduto e credito d’imposta sono cumulabili a patto che l’importo totale non superi la spesa complessivamente ammissibile per gli interventi.
Gli aiuti potranno essere utilizzati nei limiti de minimis stabiliti dalla normativa UE e secondo le deroghe previste dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”. Sono inoltre incompatibili con altri sostegni economici e agevolazioni pubblici concessi per le stesse opere.
L’attribuzione dell’incentivo avverrà secondo l’ordine cronologico delle domande e nel limite massimo di spesa in relazione al fondo stanziato pari a 500 milioni di euro.

 
Interventi ammissibili

Gli interventi7 che consentono di accedere all’agevolazione devono essere diretti a migliorare l’efficienza energetica delle strutture, alla riqualificazione antisismica, al superamento delle barriere architettoniche, obiettivi raggiungibili anche attraverso lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri.

I lavori devono iniziare entro sei mesi dalla pubblicazione, sul sito del ministero del Turismo, dell’elenco dei beneficiari e devono essere terminati entro ventiquattro mesi dalla stessa data. In quest’ultimo caso è possibile chiedere una proroga ma il “cantiere” deve essere chiuso non oltre il 31 dicembre 2024.

Ai fini della determinazione dell’incentivo8, il Ministero del Turismo rinvia a un successivo documento che verrà pubblicato sul suo sito entro 30 giorni dall’avviso pubblico.


Istanza

L'istanza9 per il riconoscimento del contributo dovrà essere trasmessa telematicamente attraverso la piattaforma informatica le cui modalità di accesso saranno comunicate dal ministero entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso in commento. Dall'apertura della piattaforma le imprese avranno trenta giorni di tempo per la presentazione dell’istanza. Stesso termine per modificare i dati già inseriti o aggiungere documenti.

I contributi9 sono assegnati secondo l’ordine cronologico delle domande. Entro sessanta giorni dalla scadenza per la presentazione delle istanze, il ministero pubblicherà l'elenco dei beneficiari.

L’erogazione dell’importo riconosciuto avverrà tenendo conto della data di comunicazione della conclusione dell'intervento, nel rispetto delle risorse stanziate nell’anno.


Modalità di fruizione 

Il credito d’imposta può essere utilizzato10 soltanto in compensazione tramite modello F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, e comunque entro il 31 dicembre 2025. 

Il contributo a fondo perduto11 , invece, è erogato in un’unica soluzione sul conto bancario del beneficiario a conclusione dell’intervento.

Le imprese possono chiedere un anticipo non superiore al 30% del contributo a fondo perduto riconosciuto, a fronte della presentazione di una garanzia fideiussoria.

Se credito d’imposta e contributo a fondo perduto non sono sufficienti a coprire le spese ammissibili sostenute per realizzare il progetto, l’impresa può ricorrere al finanziamento a tasso agevolato12 a condizione che almeno il 50% dei costi riguardi interventi di riqualificazione energetica.


Revoca degli incentivi

Gli incentivi, fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa, sono revocati13 nel caso in cui venga accertata l'insussistenza o la perdita di uno dei requisiti soggettivi od oggettivi ed in caso di fallimento o liquidazione anche volontaria del soggetto beneficiario e di cessazione dell'attività. 

Per ulteriori informazioni sul contributo e il credito d'imposta si rinvia alla notizia:

Contributo e credito d'imposta per aumentare la qualità dell'ospitalità turistica

  

Credito di imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator

È in vigore il decreto interministeriale - Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2021 - recante le modalità applicative per la fruizione del credito di imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator14.

Il contributo sotto forma di credito d’imposta può essere riconosciuto alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, iscritte al registro delle imprese. Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di incentivo. Gli incentivi sono riconosciuti nella forma del credito di imposta fino al 50% dei costi sostenuti per gli investimenti effettuati nel periodo decorrente dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024, fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro.

Gli interventi che consentono spese ammissibili ai fini della determinazione degli incentivi previsti dal decreto sono quelli relativi agli investimenti e alle attività di sviluppo digitale. 

 
Modalità di fruizione del credito d'imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, nell’anno successivo a quello di comunicazione della
conclusione dell’intervento, senza l’applicazione dei limiti. Ai fini della compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
l credito d’imposta e il contributo a fondo perduto non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Per ulteriori informazioni sul credito d'imposta digitalizzazione si rinvia alla notizia:

Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche - Credito d’imposta

    
  

Note

1. Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152.
2. Avviso pubblico del Ministero del Turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152.
3. Decreto Interministeriale - Il Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. 
4. Art. 1 dell'avviso pubblico.
5. Art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152.
6. Art. 2 dell'avviso pubblico.
7. Art. 4 dell'avviso pubblico.
8. Art. 5 dell'avviso pubblico.
9. Art. 8 dell'avviso pubblico.
10. Art. 9 dell'avviso pubblico.
11. Art. 10 dell'avviso pubblico.
12. Art. 11 dell'avviso pubblico.
13. Art. 13 dell'avviso pubblico.
14. Art. 4 del Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152

 

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d'Impresa tel. 0258370.267/308 e-mail fisc@assolombarda.it - Sede di Pavia 0382.37521 e-mail pavia@assolombarda.it

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