Credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator

Introdotta una nuova agevolazione pari al 50% delle spese connesse ad investimenti e attività di sviluppo digitale sostenute dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024.

Con il decreto per l’attuazione del PNRR1, è stata introdotta una nuova agevolazione per la digitalizzazione delle imprese del settore turismo.

In particolare, per le agenzie di viaggio ed i tour operator2 viene previsto un credito d’imposta del 50% dei costi sostenuti, dal 7 novembre 20213 al 31 dicembre 2024, per gli investimenti e le attività di sviluppo digitale4, fino all’importo massimo di 25.000 euro.

I costi agevolabili riguardano le spese relative all’acquisto di:

  • impianti wi-fi per i clienti con velocità di connessione pari ad almeno 1M/s in download;
  • siti web ottimizzati per il sistema mobile;
  • programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti;
  • spazi e pubblicità per la promozione e la commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
  • servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
  • strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e ospitalità per persone con disabilità;
  • servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente con riferimento agli strumenti sopracitati nell’elenco.

Nell’ambito delle spese sostenute per gli investimenti e le attività agevolabili non possono essere ricompresi i costi relativi all’intermediazione commerciale.

 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione5 tramite Modello F24, senza applicazione dei relativi limiti6, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.

Il Modello F24 può essere presentato soltanto attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

 

Inoltre, il credito d’imposta può essere ceduto, in tutto o in parte, con facoltà anche di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli intermediari finanziari, i quali lo possono utilizzare con le medesime modalità previste per i soggetti originariamente beneficiari.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e al valore della produzione netta ai fini dell’IRAP, nonché ai fini del rapporto per la deducibilità degli interessi passivi7.

L’incentivo spetta nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato, di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, nonché delle deroghe previste per il periodo di applicazione del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”8. Il Ministero del Turismo provvederà ad effettuare gli adempimenti relativi agli obblighi connessi al registro nazionale degli aiuti di Stato.

Le modalità applicative del credito d’imposta saranno stabilite in un apposito decreto del Ministero del Turismo, di concerto con il MEF, anche ai fini dei limiti di spesa individuati dalla norma9.

 

Note

  1. Art. 4 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, pubblicato nella G.U. n 265 del 6 novembre 2021.
  2. Iscritte con codice ATECO 79.1 (attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator), 79.11 (attività delle agenzie di viaggio) e 79.12 (attività dei tour operator).
  3. Ossia dal giorno successivo alla pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale.
  4. Come definite dall’art. 9, commi 2 e 2-bis del D.L. n. 83/2014 in relazione al vecchio credito d’imposta per la digitalizzazione degli alberghi.
  5. Ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
  6. Ossia il limite annuale di 250.000 euro all’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007) e il limite annuo di 2 milioni di euro (per il solo anno 2021, ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 del Decreto Sostegni-bis) per la compensazione orizzontale (tra crediti e debiti di diversa natura) effettuata mediante Modello F24 (art. 34 della Legge n. 388/2000).
  7. Rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.
  8. Ai sensi di quanto indicato dalla Comunicazione C(2020) 1863 della Commissione Europea del 19 marzo 2020, come integrata dalle successive comunicazioni della medesima Commissione.
  9. In particolare, i limiti di spesa complessiva per l’erario saranno pari a: 18 milioni di euro per l’anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 60 milioni di euro per l’anno 2025.

  

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail: fisc@assolombarda.it

Sede di Pavia, tel. 0382-37521, e-mail pavia@assolombarda.it.

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