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Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche - Credito d’imposta

Credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator

Destinatari

Tutte le imprese

Incentivo

Credito d'imposta

Data di avvio

7 novembre 2021

Data chiusura

31 dicembre 2024

Il Decreto Legge n. 152 del 6 novembre 20211  ha introdotto per le agenzie di viaggio ed i tour operator  un credito d’imposta del 50% dei costi sostenuti, dal 7 novembre 20213 al 31 dicembre 2024, per gli investimenti e le attività di sviluppo digitale, fino all’importo massimo di 25.000 euro.

Con il decreto interministeriale del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2021 sono state previste le modalità applicative per la fruizione del credito di imposta. 
 

Soggetti beneficiari

L'agevolazione fiscale può essere riconosciuta esclusivamente alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, iscritte al registro delle imprese. Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola domanda. 

Come anticipato in premessa, il credito spetta fino al 50% dei costi sostenuti per gli investimenti effettuati nel periodo decorrente dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024, fino all’importo massimo complessivo di 25.000 euro.

Gli incentivi sono concessi nel limite di spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 60 milioni per l'anno 2025, con una riserva del 40% dedicata agli interventi da realizzarsi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il limite di spesa spesa complessiva è quindi pari a 98 milioni di euro, eventualmente integrabili sulla base della sopravvenienza di ulteriori risorse unionali, statali o regionali.  
  

Interventi ammissibili

Sono agevolabili gli investimenti e alle attività di sviluppo digitale, riferibili alle spese sostenute per:

  • acquisto, anche in leasing, ed installazione di personal computer ed altre attrezzature informatiche, modem, router e di impianti wifi;
  • affitto di servizi cloud relativi ad infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;
  • acquisto, anche in leasing, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi online;
  • acquisto, anche in leasing, di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;
  • creazione o acquisto, anche in leasing, di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acqui-sto e vendita on line di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API – Application Program Interface per l’interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;
  • acquisto o affitto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM – Customer Relationship Management;
  • acquisto o affitto di licenze software e servizi necessari per il collegamento all’hub digitale del turismo di cui alla misura M1C3-I.4.1 del PNRR;
  • acquisto o affitto di licenze del software ERP – Enterprise Resource Planning per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;
  • creazione o acquisto, anche in leasing, di software per la gestione di banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;
  • acquisto o affitto di programmi software per piattaforme informatiche per la promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative.

Nell’ambito delle spese sostenute per gli investimenti e le attività agevolabili non possono essere ricompresi i costi relativi all’intermediazione commerciale.
     

Presentazione domanda per riconoscimento incentivi

I soggetti interessati devono presentare apposita domanda al Ministero del turismo, esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma online.

Con l'avviso pubblico del 16 febbraio 2022, il Ministero ha comunicato le tempistiche per accedere al credito d'imposta, stabilendo che:

  • a partire dal 28 febbraio 2022 sul sito di Invitalia sarà possibile accedere alla sezione informativa dell’incentivo e scaricare il facsimile della domanda, la guida alla sua compilazione e la modulistica degli allegati;
  • a partire dalle ore 12:00 del 4 marzo 2022 sul sito di Invitalia (al link che verrà comunicato in seguito) sarà possibile accedere alla piattaforma per compilare il format online, caricare gli allegati ed effettuare l’invio della domanda.

 

Dall'apertura della piattaforma le imprese avranno 30 giorni di tempo per la presentazione dell’istanza. Ogni soggetto potrà presentare una sola domanda di agevolazione.

I contributi saranno assegnati secondo l’ordine cronologico delle domande, previa verifica del rispetto dei requisiti richiesti, fermo restando il rispetto dei limiti delle risorse disponibili. Entro 60 giorni dalla scadenza per la presentazione delle istanze, il Ministero pubblicherà l'elenco dei beneficiari.

     

Modalità di fruizione del credito d'imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione2, nell’anno successivo a quello di comunicazione della conclusione dell’intervento, senza l’applicazione dei limiti previsti per compensazione dei crediti fiscali3. Ai fini della compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari. 
Il credito  non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP, nonché ai fini del rapporto per la deducibilità degli interessi passivi.

L’agevolazione spetta nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato, di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, nonché delle deroghe previste per il periodo di applicazione del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”. Il Ministero del Turismo provvederà ad effettuare gli adempimenti relativi agli obblighi connessi al registro nazionale degli aiuti di Stato.
 

Note  

1. Art. 4 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, pubblicato nella G.U. n 265 del 6 novembre 2021.

2. Ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

3. Ossia il limite annuale di 250.000 euro all’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007) e il limite annuo di 2 milioni di euro (per il solo anno 2021, ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 del Decreto Sostegni-bis) per la compensazione orizzontale (tra crediti e debiti di diversa natura) effettuata mediante Modello F24 (art. 34 della Legge n. 388/2000).

 

Contatti  

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, Tel. 0258370.267/308, mail: fisc@assolombarda.it. Sede di Pavia, telefono 0382-37521, e-mail pavia@assolombarda.it.

In collaborazione con: Studio Cattaneo Zanetto