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Tale fattispecie è regolata dall'art. 58 del DL 331/93.
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L’impresa ITA-1:
Attenzione: la non imponibilità della fattura è condizionata dal fatto che i beni siano consegnati all'operatore comunitario direttamente da ITA-1 su incarico dell’impresa ITA-2, la quale pertanto non deve entrare nella disponibilità materiale dei beni.
Il trasporto dei beni può essere curato direttamente da ITA-1 oppure da un vettore incaricato da quest’ultimo.
In presenza di vettore, è irrilevante che questi fatturi la propria prestazione di trasporto a ITA-1 piuttosto che all’impresa ITA-2, la quale pertanto può anche stipulare il contratto di trasporto su mandato e in nome del proprio fornitore.
L’impresa ITA-2:
A chi?
I beni partono da?
I beni arrivano in?