Puoi perfezionare la ricerca usando questi criteri:
Produce e diffonde informazioni e dati volti a supportare la competitività delle imprese.
Salta ai contenuti. | Salta alla navigazione
Tale fattispecie è disciplinata dall’art. 38 del D.L. 331/93 e dall’art.7-bis del D.P.R. 633/72.
.
L’impresa ITA-1:
Attenzione: affinché si realizzi l’acquisto intracomunitario in capo a ITA-1 il trasporto dei beni dallo Stato UE in Italia deve essere effettuato da UE-1 (o da vettore incaricato dallo stesso), oppure da ITA-1 (o da vettore incaricato da ITA-1).
Qualora invece il trasporto sia curato dal secondo acquirente italiano (ITA-2), la cessione di beni da parte di UE-1 nei confronti di ITA-1 deve essere assoggettata ad IVA dello Stato UE, in quanto si tratta di una cessione interna soggetta ad IVA nello Stato membro del primo cedente.
In tale caso la cessione tra ITA-1 e ITA-2 è una cessione intracomunitaria secondo la legislazione fiscale dello Stato membro del fornitore UE con obbligo in capo a ITA-1 di identificarsi ai fini IVA in quello Stato o di ivi nominare un rappresentante fiscale.
L’impresa ITA-2:
Compro da?
I beni partono da?