Per la piattaforma di crowdfunding che offre la possibilità di sottoscrivere investimenti immobiliari a persone fisiche e società di capitali:
1) l'investimento in equity crowdfunding diretto (partecipazione diretta nel capitale di rischio di una società) in PMI costituite in forma di SRL o SPA offerte al pubblico e sottoscritte da persone fisiche possono essere inserite tra gli investimenti qualificati di un PIR;
2) l'investimento in equity crowfunding tramite una società veicolo (investimento indiretto attraverso le quote di una SPV) non possono essere ritenuti investimenti qualificati ai fini di un PIR;
3) l'investimento mediante sottoscrizione da parte dell'investitore di uno strumento finanziario partecipativo (SFP) emesso dalla "Società Titolare di Progetto" può rientrare tra gli investimenti qualificati di un PIR alternativo, a condizione che non costituiscano SFP con diritti patrimoniali rafforzati emessi al fine di allineare gli interessi dei manager a quelli degli investitori;
4) l'investimento in lending crowdfunding, considerato che l'istante non riveste la qualifica di intermediario finanziario iscritto all'albo nè di istituto di pagamento autorizzato dalla Banca d'Italia, non può essere incluso in un PIR alternativo.