Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia


Come ogni anno, il 30 aprile prossimo. scadrà il termine, ai sensi dell’art.19 della legge n. 10/1991 e successive integrazioni, per la comunicazione alla F.I.R.E. (Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia) del nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (Energy Manager).

Ad ottemperare a tale obbligo sono tenuti tutti i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nel 2003 hanno avuto un consumo di energia rispettivamente:

  • Settore industriale: superiore a 10.000 tep*
  • Settori civile, trasporti e terziario: superiore a 1.000 tep*

*: tep = tonnellate equivalenti di petrolio

La valutazione dei consumi va riferita all'energia consumata per la produzione di beni o per la prestazione di servizi (trasporto di persone o merci, illuminazione e climatizzazione), indipendentemente dal fatto che detti beni e servizi vengano utilizzati in proprio o destinati a terzi.

Le nomine dei Responsabili devono essere reiterate ogni anno e comunicate al Ministero per le Attività Produttive tramite la FIRE esclusivamente attraverso la C.P. n. 2334 - 00185 ROMA AD a mezzo raccomandata A.R., seguendo le indicazioni del modulo allegato alla presente comunicazione (Allegato 1 della Circolare Ministeriale 226/F del 3 marzo 1993), a partire dal 1 marzo 2004.

La mancata comunicazione nei termini prescritti esclude i soggetti inadempienti dalla possibilità di accedere ai contributi previsti dalla legge n.10/1991 e comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 5.164,57 a 51.645,69 Euro.

Si ricorda che non vengono specificati requisiti di idoneità per la persona dell’Energy Manager, sebbene la FIRE definisca come ideale la figura di un ingegnere con pluriennale esperienza nel settore della gestione dell'energia, con conoscenze tecniche e organizzative inerenti al settore in cui opera l’azienda che lo ha nominato, con esperienza nel campo degli studi di fattibilità e buona conoscenza delle tecnologie avanzate.

Secondo le indicazioni di legge le funzioni che l'Energy Manager deve svolgere sono sintetizzate nella individuazione delle azioni, degli interventi e delle procedure necessarie per promuovere l'uso razionale dell'energia e nella predisposizione dei bilanci energetici.

Nel caso in cui per un soggetto, che abbia comunicato negli anni precedenti tale nominativo, decadano le condizioni di obbligatorietà è opportuno, per il primo anno in cui la condizione si verifica, che sia data tempestiva comunicazione al Ministero delle Attività Produttive; ciò al fine di evitare inutili accertamenti.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Area Ambiente Energia e Sicurezza - Assoutility s.r.l., società per l’energia di ASSOLOMBARDA, ai seguenti numeri telefonici: 02/58370. 574-381.

Equivalente energetico di alcuni prodotti combustibili
(Valori indicati in tep primari per unità fisica di prodotto)
Fonte: Circolare M.I.C.A. del 02/03/1992 n. 219/F

Prodotto Equivalenza in tep
Gasolio 1 t = 1,08 tep
Olio Combustibile 1 t = 0,98 tep
Gas di petrolio Liquefatti (GPL) 1 t = 1,10 tep
Benzine 1 t = 1,20 tep
Carbon Fossil 1 t = 0,74 tep
Carbone di legna 1 t = 0,75 tep
Antracite e prodotti antracitosi 1 t = 0,70 tep
Legna da ardere 1 t = 0,45 tep
Lignite 1 t = 0,25 tep
Gas naturale 1.000 Nm3 = 0,82 tep
En. Elettrica (Bassa Tensione) 1 MWh(*) = 0,25 tep
En. Elettrica (Media o Alta Tensione) 1 MWh(*) = 0,23 tep

(*): MWh = Megawattora (corrisponde a 1000 kWh)

Tabella indicativa di conversione di alcuni combustibili liquidi
Fonte: FIRE - Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia

Prodotto kg/litro
Benzina 0,734
Gasolio 0,825

 

Riferimenti e collegamenti:
Allegato FIRE

 

 

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