Accordi sulla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro
30 gennaio 2012
La circolare è una prima illustrazione dei contenuti degli Accordi della Conferenza Stato-Regioni in materia di formazione obbligatoria su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (1). I provvedimenti riguardano:
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lavoratori, preposti e dirigenti di tutte le aziende;
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datori di lavoro che ricoprono il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) nei casi ammessi dal D.Lgs. n. 81/2008 (Allegato II del Testo unico).
Accordo in materia di formazione dei lavoratori
Il provvedimento dà attuazione al Testo unico sulla sicurezza sul lavoro per quanto riguarda la formazione obbligatoria per i lavoratori (2); per la formazione di dirigenti e preposti, l'Accordo prevede che "La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione adeguata e specifica".
L’Accordo prevede che i contenuti e la durata della formazione siano subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro; questa affermazione deve essere letta insieme con la definizione stessa di formazione, che il Testo unico identifica nel "processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi". Pertanto, la formazione dovrebbe essere finalizzata anche all'individuazione dei rischi e non essere solo la conseguenza della loro valutazione.
Il provvedimento rispecchia lo schema dell’Accordo per la formazione dei RSPP e degli ASPP del 2006, con le stesse criticità: costi a carico delle imprese, alta burocratizzazione della gestione della sicurezza sul lavoro, eccessiva formalizzazione e documentazione delle attività svolte.
L'Accordo ammette la formazione sul luogo di lavoro, oltre a quella in aula, ed attribuisce un ruolo importante agli Enti bilaterali ed agli Organismi Paritetici Provinciali:
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"i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali". Per quanto riguarda la Provincia di Milano, l'Ente di riferimento è l'Organismo Paritetico Provinciale (OPP di Milano, costituito dal Assolombarda e CGIL, CISL e UIL Milano) (3);
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in attesa di indicazioni ulteriori sulla collaborazione da parte dell'OPP, valgono le linee di indirizzo dell'Accordo:
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se l'OPP non risponde entro 15 giorni alla richiesta dell'impresa, il datore di lavoro può procedere autonomamente a pianificare e realizzare la formazione;
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se l'OPP risponde alla richiesta, l'azienda deve tenere conto delle indicazioni fornite, anche se la formazione non viene erogata direttamente da società espressione dell'Organismo;
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Assolombarda sta lavorando per chiarire gli aspetti di difficile interpretazione dell'Accordo e per poter fornire alle aziende il supporto anche tramite la propria società di servizi, Assoservizi.
Requisiti dei docenti
I criteri per qualificare i formatori in materia di sicurezza sul lavoro saranno contenuti in un documento successivo della Commissione Consultiva Permanente; in questa fase l'esperienza dei docenti deve essere almeno triennale nel campo dell'insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Anche i RSPP con esperienza triennale possono essere formatori.
Organizzazione della formazione
Il provvedimento contiene i requisiti dei corsi per quanto riguarda:
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indicazione del soggetto organizzatore del corso (es. datore di lavoro);
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individuazione del responsabile del progetto formativo (es. il docente);
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numero massimo dei partecipanti (che è di 35 lavoratori);
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necessità del registro dei partecipanti;
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obbligo di frequenza del 90% del monte ore;
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declinazione dei contenuti tenendo conto delle differenze di genere, età, lingua ecc. dei lavoratori;
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presenza di “intermediatori culturali” e traduttori per i lavoratori stranieri;
Metodologia di insegnamento/apprendimento
Secondo l'Accordo è opportuno che i corsi di formazione:
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prevedano un equilibrio fra parte teorica e pratica e lavori di gruppo;
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favoriscano il "problem solving" come approccio didattico interattivo;
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comprendano simulazioni su casi concreti;
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favoriscano l’utilizzo di metodi innovativi, come gli strumenti multimediali e l’e-Learning.
E-Learning
Questo tipo di formazione è disciplinato nell'allegato 1 dell'Accordo ed è ammesso:
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per la formazione generale dei lavoratori;
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per la formazione dei dirigenti;
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per l’aggiornamento;
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per la formazione dei preposti (4);
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per la formazione specifica prevista da piani sperimentali regionali.
Articolazione del percorso formativo dei lavoratori
La durata della formazione obbligatoria deve essere tenuta distinta dall’addestramento, ed è così articolata:
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formazione generale: 4 ore per tutti i lavoratori, come durata minima. Questa formazione riguarda i concetti generali della sicurezza sul lavoro (art. 37, D.Lgs. n. 81/2008);
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formazione specifica: questa formazione è riferita "alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. La durata della formazione specifica si aggiunge a quella generale" ed è di:
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4 ore per le aziende a basso rischio;
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8 ore per le aziende a medio rischio;
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12 ore per le aziende ad alto rischio (5).
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E' importante sottolineare che i lavoratori che svolgono mansioni per le quali non è prevista una presenza nei reparti produttivi (es. videoterminalisti, addette alle segreterie ecc.) possono svolgere la formazione per il rischio basso, a prescindere dal settore aziendale.
Non è prevista per i lavoratori una verifica di apprendimento.
Formazione per i preposti
La durata minima della formazione dei preposti è di 8 ore, oltre a quella che egli ha ricevuto come lavoratore. Al termine è prevista una prova di apprendimento, per chi ha frequentato almeno il 90% del monte ore.
La formazione del preposto comprende:
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principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
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relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
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definizione e individuazione dei fattori di rischio;
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incidenti e infortuni mancati;
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tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori;
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valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
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individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
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modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori.
Formazione per i dirigenti
La durata minima della formazione dei dirigenti è di 16 ore, divisa in 4 moduli:
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modulo giuridico-normativo;
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gestione ed organizzazione della sicurezza;
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individuazione e valutazione dei rischi;
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comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.
Al termine è prevista una prova di apprendimento, per chi ha frequentato almeno il 90% del monte ore.
Attestati
Gli organizzatori dei corsi rilasciano gli attestati che devono indicare:
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il soggetto organizzatore del corso;
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normativa di riferimento;
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dati anagrafici e profilo professionale del lavoratore;
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tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato;
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periodo di svolgimento del corso;
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firma del soggetto organizzatore del corso.
Aggiornamento
Ogni 5 anni sono previste per lavoratori, preposti e dirigenti 6 ore di aggiornamento obbligatorio sulla evoluzione della sicurezza dal punto di vista normativo, tecnico, organizzativo ecc. Per preposti e dirigenti l'aggiornamento riguarda anche i loro compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L'aggiornamento è diverso dalla formazione che avviene in occasione di "introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi" (art. 37, comma 4, lett. c).
Disposizioni transitorie
In questa fase di prima applicazione l'Accordo prevede che:
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i datori di lavoro devono formare dirigenti e preposti con corsi di formazione che rispettano i contenuti dell'Accordo. I corsi devono concludersi entro l'11 giugno 2013;
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i soggetti di nuova assunzione devono essere formati con corsi di formazione prima o al momento dell'assunzione. In questo caso, il corso deve essere completato entro 60 giorni dalla assunzione;
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i soggetti che hanno frequentato, entro 12 mesi dalla entrata in vigore dell'Accordo, "corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente Accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi" non sono tenuti a frequentare i nuovi corsi di formazione. Le previsioni normative precedenti che disciplinavano la formazione sono contenute nel DM 16 gennaio 1997 e nel D.Lgs. n. 81/2008.
Formazione pregressa dei lavoratori e dei preposti
I lavoratori ed i preposti che all'11 gennaio 2012 hanno ricevuto una formazione "nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi", non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione dell'Accordo, per quanto riguarda la parte minima comune a lavoratori e preposti.
Anche in questo caso, le previsioni normative precedenti che disciplinavano la formazione sono contenute nel DM 16 gennaio 1997 e nel D.Lgs. n. 81/2008.
I lavoratori ed i preposti formati prima dell'11 gennaio 2007 dovranno aggiornarsi entro l'11 gennaio 2013.
Formazione pregressa dei dirigenti
I dirigenti che all'11 gennaio 2012 hanno una formazione conforme a quella prevista per i datori di lavoro prevista precedentemente dall'articolo 3 del DM 16 gennaio1997 (effettuata dopo il 14 agosto 2003) o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione previsto dal nuovo Accordo.
Accordo per la formazione dei datori di lavoro che svolgono la funzione di RSPP
L’Accordo specifico per queste figure riprende i contenuti ed i principi dell’Accordo del 2006 per la formazione di RSPP e ASPP (6); il provvedimento introduce l'obbligo di aggiornamento per i datori di lavoro-RSPP e prevede per i corsi durate di:
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16 ore nelle aziende a basso rischio;
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32 ore nelle aziende a medio rischio;
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48 ore nelle aziende ad alto rischio.
I moduli del corso sono così articolati:
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modulo giuridico-normativo;
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gestionale - gestione ed organizzazione della sicurezza;
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tecnico - individuazione e valutazione dei rischi;
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relazionale - formazione e consultazione dei lavoratori.
Al termine del corso è prevista una prova di apprendimento, per chi ha frequentato almeno il 90% del monte ore.
L’aggiornamento adesso è obbligatorio ed ha una durata quinquennale (a partire dall'11 gennaio 2012) ed è di:
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6 ore per le aziende a basso rischio;
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10 ore per le aziende a medio rischio;
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14 ore per le aziende ad alto rischio.
Non devono frequentare i corsi:
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i datori di lavoro che all'11 gennaio 2012 hanno seguito corsi di formazione conformi al DM 16 gennaio 1997;
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chi aveva notificato alla ASL entro il 31 dicembre 1996 di svolgere la funzione di RSPP;
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i soggetti in possesso della formazione prevista per svolgere il ruolo di RSPP, in caso di corrispondenza tra i settori ATECO in cui si è svolta la formazione;
Per questi soggetti rimane fermo l’obbligo di aggiornamento entro l'11 gennaio 2014.
In caso di nuova attività, il datore di lavoro deve frequentare il corso entro 90 giorni se intende ricoprire il ruolo di RSPP.
In fase transitoria, non dovranno ripetere la formazione i datori di lavoro che entro 6 mesi dalla entrata in vigore dell'Accordo frequenteranno corsi organizzati ai sensi del DM 16 gennaio 1997, purché formalmente e documentalmente approvati prima dell'entrata in vigore del provvedimento.
Riferimenti e collegamenti
1. Cfr. Informazione Assolombarda "Da sapere - Pubblicati gli Accordi sulla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro" del 12 gennaio 2012.
2. La formazione di base è quella indicata nel Titolo I del D.Lgs. n. 81/2008 e non deve essere confusa con quella specifica prevista dai Titoli "tecnici" del Testo unico. L'obbligo formativo è sanzionato penalmente.
3. La circolare ministeriale n. 20/2011 stabilisce che gli Organismi paritetici devono essere costituiti "a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative" nell'ambito del sistema contrattuale di riferimento, devono operare nel settore di riferimento e devono essere presenti nel territorio di riferimento (e non in diverso contesto geografico).
4. L'e-learning per i preposti può essere utilizzato per quanto riguarda:
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principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: obblighi, incarichi ecc.;
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relazioni fra i soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
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definizione ed individuazione dei fattori di rischio;
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incidenti e infortuni mancati;
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tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori.
5. Allegato 2 dell'Accordo contiene i criteri per stabilire la classe di rischio sulla base del codice ATECO.
6. Cfr. Informazione Assolombarda "Da valutare - Responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione: formazione e aggiornamento" del 8 marzo 2010.
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
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Andrea Burlini, tel. 0258370.573, e-mail andrea.burlini@assolombarda.it;
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Carlotta Tronconi, tel. 0258370.337, e-mail carlotta.tronconi@assolombarda.it.
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