Autotrasporto: dal 12 agosto il vettore finale ha azione diretta verso tutta la filiera del trasporto

 

29 agosto 2011

Dal 12 agosto il vettore che ha eseguito un servizio di trasporto su incarico di altro vettore (cosiddetto vettore finale) può agire direttamente nei confronti di tutti i soggetti che hanno ordinato il trasporto per ottenere il pagamento del corrispettivo (1).

La norma si applica ai casi di sub-vezione, cioè quando il vettore che si è obbligato ad eseguire il trasporto con contratto stipulato direttamente con il mittente o con un vettore precedente incarica un altro vettore di eseguire il trasporto anziché eseguirlo direttamente.

La norma vuole garantire il pagamento del corrispettivo al vettore finale e quindi considera i soggetti che hanno ordinato il trasporto obbligati in solido nei limiti della prestazione ricevuta e della quota di corrispettivo pattuita, con azione di rivalsa nei confronti della loro controparte contrattuale.

E' probabile che la norma produca i suoi effetti prevalentemente sul mittente iniziale, se non altro perché le sue generalità sono indicate nella scheda di trasporto a differenza di quelle della "catena" della sub-vezione.

Sull'argomento sono disponibili una nota di commento di Confindustria (2) ed una precedente informazione di Assolombarda (3).


Riferimenti e collegamenti
1. Confronta articolo 7-ter, decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
2. Nota di aggiornamento di Confindustria sull'attuazione delle disposizioni della legge 127/2010 sui servizi di autotrasporto, 4 agosto 2011.
3. Confronta informazione Assolombarda "Da sapere - Autotrasporto di merci: modifiche alla normativa su contratti di trasporto e sicurezza stradale" del 2 settembre 2010.

Contatti
Per maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici del Settore Terziario, tel. 0258370.342/348/255/499, e-mail terziario@assolombarda.it.

 

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