Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221 - Sintesi delle misure di interesse per le imprese

Nuovi ambiti di utilizzo del super green pass, proroga dello stato di emergenza, green pass sui luoghi di lavoro, mascherine, ecc

Di seguito una sintesi delle misure di maggior interesse del settore introdotte dal Decreto legge 24 dicembre 2021, n 221 che oltre alla proroga dello stato di emergenza, contiene anche le disposizioni approvate dal Consiglio dei Ministri lo scorso 23 dicembre.

Stato di emergenza - Art. 1

Prorogato fino al 31 marzo 2021

Riduzione durata certificazioni verdi - Art. 3

Dal 1° febbraio 2022, la validità del green pass rilasciato a seguito di vaccinazione (ciclo primario ovvero a seguito di somministrazione della dose booster) si riduce da 9 a 6

Stessa previsione (validità 6 mesi) per la certificazione rilasciata dall’avvenuta guarigione, ai soggetti risultati positivi al virus dopo 14 giorni dalla somministrazione della prima dose del vaccino ovvero successivamente al completamento del ciclo vaccinale

Mascherine - Art. 4

- Dal 25 dicembre e fino al 31 gennaio 2022, obbligatorio l’uso di mascherine anche all’aperto in zona bianca

- Dal 25 dicembre e fino alla cessazione dello stato di emergenza, obbligatorio l’uso di mascherine di tipo FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché' per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto

- Dal 25 dicembre e fino alla cessazione dello stato di emergenza, obbligatorio l’uso di mascherine di tipo FFP2 per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto (aerei, navi e traghetti, treni, autobus, funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale anche ove ubicate in comprensori sciistici, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale)

Green pass rafforzato per il consumo al banco al chiuso - Art. 5

Dal 25 dicembre e fino alla cessazione dello stato di emergenza, il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del green pass rafforzato e ai soggetti esonerati (minori di 12 anni e soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica

Feste ed eventi all'aperto - Art. 6, co.1

Dal 25 dicembre e fino al 31 gennaio 2022 vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti

Chiusura discoteche - Art. 6, co. 2

Dal 25 dicembre e fino al 31 gennaio 2022 sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati

Ulteriori casi di estensione del green pass rafforzato - Art. 8, co. 1

Dal 10 gennaio e fino alla cessazione stato di emergenza, esclusivamente ai soggetti in possesso del super green pass e ai soggetti esonerati (minori di 12 anni e soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica è consentito l’accesso a:

- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, nonché' spazi adibiti a spogliatoi e docce (esclusi dall’obbligo gli accompagnatori di persone non autosufficienti a causa dell’età o di disabilità)

- centri termali - salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche - parchi tematici e di divertimento;

- centri culturali, centri sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita' di ristorazione

- attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino

Green pass base per corsi di formazione in presenza - Art. 8, co.2

In zona bianca l’accesso ai corsi di formazione privati, svolti in presenza, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass base

Green pass base per l’accesso ai luoghi di lavoro fino al 31 marzo 2022 - Art. 8, co.3

Fino al 31 marzo 2022 per l’accesso ai luoghi di lavoro è fatto obbligo di possedere ed esibire su richiesta il green pass base

Proroga disposizioni straordinarie zone bianche - Art. 8, co. 5

È prorogato al 31 marzo la norma (art. 6, co. 1 DL 172/2021) che estende la disciplina del Super green pass delle zone gialle alle zone bianche

Smart working semplificato - Art. 16

Prorogata al 31.03.2022 la possibilità di avviare o proseguire lo smart working anche in assenza di un accordo individuale e con una procedura agevolata nella comunicazione al Ministero del Lavoro

Lavoratori Fragili - Art. 17, co. 1

Prorogata fino all’adozione del DM salute - che individuerà le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravita' in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa e' normalmente svolta in modalità agile – e comunque non oltre il 28 febbraio 2022 la norma che prevede, per i lavoratori fragili, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

Congedi parentali - Art. 17, co. 3

Prorogato al 31.03.2022 il congedo parentale straordinario, previsto dall’art. 9, del D.L. n. 146/2021, per:

a) lavoratori dipendenti con figli minori di 14 anni in caso di: sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio; infezione da SARS-CoV-2 del figlio; quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto

b) lavoratori dipendenti, genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’ar. 3, co. 3, L. 104/92, a prescindere dall’età del figlio in caso di: sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio; infezione da SARS-CoV-2 del figlio; quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto; chiusura del centro diurno a carattere assistenziale frequentato dal figlio, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalla singola struttura.

c) lavoratori dipendenti con figli minori di 16 anni in caso di: sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio; infezione da SARS-CoV-2 del figlio; quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto

DPCM 2 marzo 2021 - Art. 18

Si applicano fino al 31 marzo 2022 le misure di cui al DPCM 2.03.2021

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