CIN (Codice Identificativo Nazionale). Ulteriori chiarimenti

Struttura mancante in BDSR. Procedura per il rilascio del CIN

Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni e ad alcune richieste di chiarimento pervenute, per ricordarvi che, in base a quanto previsto dall’art. 13-ter DL 145/2023, la disciplina relativa al CIN si applica anche alle imprese alberghiere, non solo agli affitti brevi.

Pertanto, a partire dal prossimo 2 novembre 2024, scatteranno gli obblighi di possesso ed esposizione del CIN. Fanno eccezione le strutture alberghiere che alla medesima data risultino già in possesso di codice identificativo regionale (CIR): in questo caso gli obblighi decorreranno a partire dal 1 gennaio 2025.

Si ricorda che il CIN va richiesto attraverso la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR) del Ministero del Turismo - non attraverso la piattaforma regionale – accessibile, tramite SPID o CIE, al seguente link:  https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/. Una volta controllati i dati relativi alla struttura sarà possibile procedere con la richiesta del codice.

Nel caso in cui, una volta effettuato l’accesso, non risultino una o più strutture, occorre verificare, in primis, di aver ottemperato agli obblighi di registrazione eventualmente previsti dalle singole regioni: ad esempio se la regione prevede il rilascio del CIR, occorre verificare di esserne in possesso prima di procedere con la richiesta del CIN.

Se, pur essendo in regola con gli obblighi regionali, non risulti ugualmente una o più strutture in BDSR, sarà possibile effettuare, sempre tramite la piattaforma ministeriale, una segnalazione di struttura mancante.

La segnalazione verrà reindirizzata alla Regione o Provincia autonoma competente, che, entro 30 giorni effettua un’istruttoria al fine di verificare l’esistenza della struttura nella propria banca dati e la conformità dell’attività svolta alle rispettive normative regionali, delle Province autonome e locali.

Come chiarito dal Ministero nella FAQ 2.3, durante la fase di verifica, è esclusa l’applicazione delle sanzioni previste  dall’articolo 13-ter, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.

Entro la scadenza del termine previsto per l’istruttoria, la verifica può dare esito:

a) positivo: la BDSR rilascia all’utente il CIN richiesto (CIN con stato “verificato”), avvisandolo attraverso il canale comunicativo scelto dall’utente stesso al momento della richiesta;

b) negativo: in tal caso è precluso il rilascio del CIN da parte della BDSR;

c) nullo (nessun esito trasmesso nel termine indicato): in tal caso la BDSR rilascia all’utente il CIN richiesto (CIN con stato “non verificato”). Il CIN “non verificato” può fin da subito essere utilizzato ai fini della pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno dello stabile. Il CIN “non verificato” resta valido fino a che la Regione o Provincia autonoma non avrà completato la verifica. Se la verifica avrà esito positivo, il CIN rimarrà lo stesso (e passerà allo stato di “verificato”). Se la verifica avrà esito negativo, perché è stata riscontrata una irregolarità, il CIN sarà revocato.

Per ulteriori informazioni rimandiamo alle FAQ del ministero del Turismo 

 

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