Saldi e Vendite Promozionali in Lombardia

Il 6 luglio 2013 inizieranno i saldi estivi.

Per l'anno 2013 le vendite promozionali in Lombardia potranno essere effettuate fino al giorno 8 giugno compreso mentre non potranno essere effettuate dal 9 giugno al 5 luglio.

Con legge regionale n. 9 del 7 giugno 2012, pubblicata sul BURL, Supplemento n. 23 dell’8 giugno 2012, era stato infatti sospeso, in via sperimentale, per un anno a decorrere dall’entrata in vigore della legge medesima, il divieto di effettuare vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti i saldi.

Considerato che la suddetta legge è entrata in vigore il giorno 9 giugno 2012, l’anno di sperimentazione avrà termine l’8 giugno 2013.

Pertanto, per l’anno 2013, le vendite promozionali potranno essere effettuate fino al giorno 8 giugno compreso.

Dal 9 giugno e fino al 5 luglio, invece, in applicazione dell’articolo 116, comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”, non sarà possibile effettuare vendite promozionali.

Si ricorda, infine, che i saldi estivi avranno inizio il giorno 6 luglio (primo sabato del mese di luglio, ai sensi della DGR 14 dicembre 2011, n. 2667).


Ulteriori precisazioni:

L’inizio dei saldi estivi, come da documento unitario delle Regioni, resta fissato al primo sabato del mese di luglio.

LE REGOLE PRINCIPALI:
i commercianti hanno l’obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso (è invece facoltativa l’indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso). L’operatore commerciale ha l’obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati sia nelle comunicazioni pubblicitarie (che, anche graficamente, non devono essere presentate in modo ingannevole per il consumatore) sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita; non può inoltre indicare prezzi ulteriori e diversi e deve essere in grado di dimostrare agli organi di controllo la veridicità delle informazioni relative al prodotto. I prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale (se ciò non è possibile, cartelli o altri mezzi devono fornire al consumatore informazioni inequivocabili e non ingannevoli). Se il prodotto risulta difettoso, il consumatore può richiedere la sostituzione dell’articolo stesso o il rimborso del prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino, che occorre quindi conservare.

 

Link L.R. n. 6 del 2.2.2010

 

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