La Centrale Rischi di Banca d’Italia

Cosa è

La Centrale dei Rischi è un sistema informativo, gestito dalla Banca d'Italia, che raccoglie le informazioni fornite da banche e società finanziarie sugli affidamenti/finanziamenti (per la banca, crediti) e sulle garanzie che concedono ai loro clienti.

Creata nel 1962 per contenere il fenomeno del pluriaffidamento, oggi è uno strumento utilizzato dagli intermediari finanziari per la valutazione e il monitoraggio del rischio di credito con l'obiettivo di ottimizzare gli impieghi e migliorare la qualità dei portafogli. Per le imprese rappresenta un elemento fondamentale da conoscere e monitorare per migliorare le possibilità di accedere al credito in termini di quantità e prezzo. Inoltre, i dati raccolti sono usati anche da Banca d’Italia a fini di ricerca economica e statistiche.

Chi può richiederla

La richiesta della propria Centrale Rischi è gratuita e può essere fatta:

  • per le persone giuridiche (società, associazioni, enti e organismi) da:
    • il legale rappresentante;
    • il curatore fallimentare o altro organo di procedura concorsuale cui compete la rappresentanza delle società;
    • il soggetto munito di "procura generale" o "procura speciale" e il difensore legale munito di "procura alle liti";
    • i sindaci e i revisori contabili di società, enti, ecc.;
    • i soci di srl e i soci illimitatamente responsabili (per le società di persone, incluse quelle in accomandita), che possono conoscere i dati della società relativi al periodo in cui sono stati soci e a quello precedente al loro ingresso nella società;
  • per le persone fisiche, dalle persone a nome delle quali sono registrate le informazioni, oppure il loro tutore, curatore o erede (compreso il chiamato all'eredità).

 

Come ottenerla

La richiesta può essere fatta tramite piattaforma servizi online:

- utilizzando lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) con risposta immediata da parte di Banca di Italia. Al momento il responsabile legale della società può richiedere e utilizzare la propria identità digitale per accedere e utilizzare i servizi online dedicati all’impresa. L’identità SPID è costituita da credenziali (nome utente e password) che vengono rilasciate all’utente e che permettono l’accesso a tutti i servizi online. Richiedi lo SPID.

- utilizzando il modulo digitalizzato da compilare e inviare scansionato insieme al documento di identità del legale rappresentante via Posta Elettronica Certificata (PEC). I tempi di risposta sono in funzione alla procedura di controllo da parte di Banca d'Italia della correttezza dei dati forniti, solitamente pochi giorni.

In alternativa, la richiesta può essere inviata a una delle Filiali della Banca d'Italia per posta, fax, oppure consegnata di persona o tramite un delegato. I dati possono essere ritirati allo sportello delle Filiali della Banca d'Italia anche da un delegato che porti con sé la delega e la fotocopia leggibile del documento di identità del delegante. La delega per il ritiro dei dati si può scaricare dal sito della Banca d’Italia o ritirare presso le Filiali della Banca d'Italia.

Cosa contiene

Contiene informazioni quantitative sui rapporti con affidamenti/finanziamenti e garanzie di importi superiori a 30.000 € che gli intermediari inviano mensilmente, di norma il 25 del mese successivo a quello di riferimento (es. entro il 25 giugno per la segnalazione di maggio) ad eccezione di:

  • cambiamenti di stato (passaggio a sofferenza e venir meno della sofferenza), che sono segnalate entro 3 giorni dalla delibera (rilevazione inframensile di status);
  • regolarizzazioni dei ritardi di pagamento relativi ai finanziamenti a scadenza prefissata (es. mutui) e rientri dagli sconfinamenti persistenti (es. nelle aperture di credito in conto corrente) che sono segnalate tempestivamente;
  • rettifiche di dati errati che sono comunicate appena individuato l'errore. Possono riguardare anche dati storici che non rientrano nel periodo di visibilità assicurato agli intermediari (36 mesi);
  • i crediti in sofferenza1 e relativi passaggi a perdita vanno sempre segnalati, anche se di importi minori. La cessazione della segnalazione avviene a partire dal mese nel corso del quale la posizione complessiva del cliente è scesa sotto la soglia oppure è estinta. La cessazione non comporta la cancellazione delle segnalazioni relative.

Come sono presentate le informazioni?

Le informazioni ricevute dagli intermediari sono aggregate secondo uno schema a categorie stabilito da Banca d’Italia:

Crediti per cassa

Le classi di dati

All’interno delle singole categorie di dati troviamo alcune informazioni di dettaglio. Tra le più importanti:

Accordato: il credito che gli organi competenti dell'intermediario hanno deciso di concedere al cliente. Condizione necessaria per la segnalazione è che l'affidamento derivi da una richiesta del cliente o dalla sua adesione a proposta dell'intermediario

Accordato operativo: l'ammontare effettivamente utilizzabile. In alcuni casi può differire dall’accordato (es. pratica in perfezionamento)

Utilizzato:

  • per i crediti per cassa e nelle operazioni in pool: l'ammontare del credito erogato al cliente alla data di riferimento della segnalazione;
  • nei crediti di firma è l’ammontare delle garanzie effettivamente prestate corrisponde al saldo contabile di fine mese, rettificato delle partite in sospeso o viaggianti.

Sconfinamento: indica la presenza di un utilizzo maggiore rispetto a quello concesso dalla banca e viene calcolato paragonando l’utilizzato con l’accordato operativo. È calcolato su ogni singolo intermediario su ogni categoria presente.

Valore garanzia (classe presente solo per le «garanzie ricevute»):

  • limite dell’impegno assunto dal garante (garanzie personali)
  • valore del bene dato in garanzia (garanzie reali)

Importo garantito (classe presente per tutti i crediti per cassa e per le garanzie ricevute):

  • quota assistita da garanzia (crediti per cassa)
  • minor importo tra il valore della garanzia e l’utilizzato relativo ai rapporti garantiti (garanzie ricevute)

Cosa ricevono le banche

Mentre il soggetto richiedente riceve le segnalazioni dei singoli intermediari《in chiaro》, ossia con evidenza dei dettagli di chi ha segnalato cosa, le banche ricevono mensilmente i dati in aggregato, ossia la cosiddetta «posizione globale di rischio» che riassume la posizione complessiva del soggetto segnalato verso tutto il sistema creditizio e finanziario.

Il flusso di dati relativo alla rilevazione di 31 marzo – che le banche inviano alla CR entro il 25 aprile - è disponibile i primi giorni di maggio.

Gli intermediari, oltre a ricevere il flusso di ritorno dei propri clienti, solo se autorizzati, possono chiedere la CR di futuri soggetti da affidare attraverso il servizio di “prima informazione”.

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