ll DLgs. 27 dicembre 2023 n. 209, attuativo della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, rimodula i criteri di collegamento con il territorio dello Stato ai fini della definizione della residenza fiscale persone giuridiche, per allineare l’ordinamento nazionale alle norme e alla prassi sovranazionale.
Di seguito si analizzano sisteticamente le principali novità introdotte dal decreto delegato. Per tutti i dettagli si rinvia alla Guida correlata.
I nuovi criteri di collegamento ai fini delle residenza delle società
La definizione della residenza delle persone giuridiche viene riformata intervenendo sui criteri di collegamento previsti dall’articolo 73, comma 3, del TUIR.
Ante riforma | Post riforma |
Comma 3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. (..)
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Comma 3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la societa' o l'ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la societa' o l'ente nel suo complesso. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano residenti se istituiti in Italia. (..) |
In base alla nuova formulazione della norma, si dispone che sono considerati fiscalmente residenti in Italia le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo di imposta, hanno alternativamente:
- la sede legale;
- la sede di direzione effettiva;
- la gestione ordinaria in via principale.
In particolare, il Decreto lascia invariato il criterio di collegamento fondato sulla presenza della sede legale nel territorio dello Stato, rimuovendo, invece, il criterio dell’oggetto principale, estraneo alla prassi internazionale.
Inoltre, la disposizione formula diversamente il criterio della sede dell’amministrazione, specificando i criteri di collegamento di natura sostanziale: la direzione effettiva e la gestione ordinaria in via principale.
Per “sede di direzione effettiva” deve intendersi la sede dove si realizza la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso.
La “gestione ordinaria in via principale” coincide con il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso (c.d. day-to-day management).
In continuità con la disciplina attuale, i criteri di collegamento con il territorio dello Stato - valevoli ai fini dell’identificazione della residenza fiscale in Italia - sono tra loro alternativi, cosicché sarà sufficiente che ne sia soddisfatto uno solo di essi, per la maggior parte del periodo di imposta, perché possa ivi configurarsi la residenza fiscale della società o dell’ente.