ll  DLgs. 27 dicembre 2023 n. 209, attuativo della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, rimodula i criteri di collegamento con il territorio dello Stato ai fini della definizione della residenza fiscale delle persone fisiche, per allineare l’ordinamento nazionale alle norme e alla prassi sovranazionale.

Di seguito si analizzano sisteticamente le principali novità introdotte dal decreto delegato. Per tutti i dettagli si rinvia alla Guida correlata.

 

I nuovi criteri di collegamento ai fini delle residenza delle persone fisiche

Per quanto riguarda la residenza delle persone fisiche, l'articolo 2, comma 2, del TUIR viene così modificato:

 

Ante riforma Post riforma

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti.

Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona.

Salvo prova contraria, si presumono altresi' residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.

 

Pertanto, in base alla nuova norma, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta (ossia 183 giorni in un anno, o 184 giorni in caso di anno bisestile), considerando anche le frazioni di giorni: 

  • hanno la residenza nel territorio dello Stato ai sensi del codice civile;
  • hanno il domicilio nel territorio dello Stato, nella nuova definizione prevista dallo stesso articolo 2 del TUIR;
  • sono presenti nel territorio dello Stato;
  • salvo prova contraria, risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente (si tratta di una presunzione relativa, è quindi ammessa prova contraria).

 

Tali condizioni sono tra loro alternative, con la conseguenza che anche la sussistenza di una sola delle stesse è sufficiente a radicare la residenza di una persona in Italia.

    

Presunzione di residenza in caso di trasferimento in Paesi black list

Il decreto non ha modificato il comma 2 bis all’articolo 2 del TUIR, in base al quale:

«Si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale».

Si segnala, a tal proposito, che la Svizzera è esclusa dalla black list dal 2024, ad opera del DM 20.7.2023.